La Corte di Cassazione ha chiarito le regole sulla cessione del contratto di distribuzione esclusiva. Nel caso di specie, un produttore aveva ceduto i propri contratti a una terza società, la quale aveva poi interrotto bruscamente i rapporti con il distributore locale senza rispettare il preavviso. Il distributore aveva chiesto il risarcimento dei danni a entrambe le società. La Cassazione ha stabilito che, in mancanza del consenso espresso o tacito del contraente ceduto (il distributore), la cessione del contratto non si è mai perfezionata. Di conseguenza, la terza società non può essere ritenuta responsabile a livello contrattuale per l'interruzione del rapporto, che resta imputabile esclusivamente al produttore originario. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio.
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