Alcuni dipendenti pubblici, pur inseriti in una graduatoria per ottenere un aumento di stipendio, si sono visti negare il beneficio. L'Ente Pubblico ha motivato il diniego con l'indisponibilità di fondi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei lavoratori, stabilendo un principio chiaro: la progressione economica orizzontale non è un diritto automatico. Essa è soggetta a criteri di selettività e, soprattutto, ai limiti delle risorse finanziarie disponibili, come previsto sia dalla legge che dagli accordi sindacali integrativi. La decisione del giudice di merito, che ha interpretato l'accordo locale in questo senso, è stata ritenuta corretta e non sindacabile in sede di legittimità.
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