Un giornalista ha chiesto la condanna dell'ente previdenziale al pagamento dell'indennità ex fissa, attinta dal fondo di previdenza complementare. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, rilevando che il fondo ha natura a ripartizione e che l'ente gestore, avendo segnalato la crisi di liquidità, era esonerato dal pagamento in assenza di risorse. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che l'ente previdenziale agisce come mero gestore con contabilità separata e non risponde in proprio dei debiti del fondo, il quale costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica. Di conseguenza, l'assenza di liquidità del fondo esclude l'esigibilità immediata della prestazione.
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