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Contraente

6 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Il soggetto che firma il contratto di assicurazione e si impegna a pagare i premi (in questo caso, il datore di lavoro).

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Cessione del diritto all’indennizzo: l’utilizzatore vince
Un'azienda utilizzatrice di un impianto in leasing subisce un incendio e chiede l'indennizzo alla compagnia assicurativa. L'assicuratore rifiuta il pagamento, eccependo che la polizza era stata stipulata dalla società di leasing (proprietaria del bene) e che mancava il suo consenso. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'utilizzatrice. I giudici chiariscono che la specifica appendice contrattuale, firmata da tutte le parti, configurava una valida cessione del diritto all'indennizzo a favore dell'utilizzatrice. Di conseguenza, non era necessario alcun ulteriore consenso per liquidare il danno. La Suprema Corte cassa la sentenza d'appello e rinvia la causa per un nuovo esame, stabilendo che il trasferimento del credito derivante dalla polizza è pienamente efficace tra le parti.
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Rendimento integrativo TFR: l’azienda vince contro il dipendente
Un lavoratore ha chiesto il pagamento di oltre 55.000 euro a titolo di rendimento integrativo TFR, derivante da una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro per finanziare la liquidazione dei dipendenti. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, rilevando che le clausole contrattuali attribuivano i rendimenti eccedenti il TFR all'azienda e non ai dipendenti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che, in mancanza di un accordo esplicito e univoco, le somme extra maturate sulla polizza stipulata dall'azienda rimangono di proprietà di quest'ultima, che ha agito nel proprio interesse per garantirsi la provvista finanziaria necessaria a pagare la liquidazione. Il lavoratore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Assicurazione per conto altrui: stop alla prescrizione
La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti e le potenzialità dell'**Assicurazione per conto altrui** in relazione alla prescrizione dei diritti. Una proprietaria di un immobile aveva citato l'impresa costruttrice per vizi dell'opera, la quale aveva a sua volta chiamato in causa la propria assicurazione. I giudici di merito avevano dichiarato prescritto il diritto verso la compagnia, ritenendo che solo l'assicurata potesse interrompere il termine biennale. La Suprema Corte ha invece stabilito che, ai sensi dell'art. 1891 c.c., il contraente può agire per far valere i diritti dell'assicurato, inclusa l'interruzione della prescrizione, se vi è il consenso di quest'ultimo o se previsto dalle condizioni di polizza.
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Premio assicurativo: diritto al rimborso mutuo
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di due mutuatari che, dopo la risoluzione del mutuo per inadempimento e la vendita forzata dell'immobile, hanno richiesto il rimborso del **premio assicurativo** non goduto. La Corte d'Appello aveva negato il diritto, ritenendo la banca unico soggetto legittimato. Gli Ermellini hanno cassato la sentenza, evidenziando che il giudice deve analizzare il modulo di adesione sottoscritto dai mutuatari e verificare se la banca abbia già recuperato il costo del premio tramite l'esecuzione forzata, rendendo i mutuatari gli unici reali aventi diritto alla restituzione.
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Assicurazione per conto altrui: chi incassa il danno?
Una donna stipula una polizza per un appartamento che non le appartiene e, a seguito di un allagamento, chiede i danni all'assicurazione. La Corte di Appello di Napoli respinge la sua richiesta, chiarendo che nell'assicurazione per conto altrui, il diritto all'indennizzo spetta al proprietario dell'immobile (l'assicurato) e non a chi ha semplicemente firmato il contratto (il contraente), a meno che non agisca con il consenso espresso del proprietario.
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Assicurazione per conto altrui: la clausola è nulla
Un conduttore stipula una polizza per danni all'immobile locato. A seguito di un incendio, il proprietario agisce per l'indennizzo, ma l'assicurazione eccepisce una clausola che riserva l'azione legale al solo conduttore (contraente). La Cassazione interviene, dichiarando nulla tale clausola. La Corte stabilisce che nell'assicurazione per conto altrui, il diritto di agire per l'indennizzo spetta all'assicurato (titolare dell'interesse protetto) e non può essere escluso contrattualmente, poiché ciò snaturerebbe la funzione stessa del contratto assicurativo.
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