Un avvocato ha presentato un esposto al proprio Ordine professionale contro un collega che, durante un'udienza in tribunale, gli aveva sottratto con la forza un fascicolo. Nel documento, il professionista ha qualificato la condotta dell'avversario come inurbana, incivile, rozza, animosa e viscerale. Nei primi gradi di giudizio, l'autore della segnalazione ha subito una condanna per il reato di diffamazione e al risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione ha ribaltato completamente l'esito della vicenda, assolvendo l'imputato perché il fatto non sussiste. I giudici supremi hanno chiarito che l'esercizio del diritto di critica copre l'uso di espressioni aspre e severe nel linguaggio comune, purché collegate a fatti realmente accaduti e funzionali a segnalare scorrettezze deontologiche.
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