Una società creditrice ha promosso un'azione revocatoria fondo patrimoniale contro un debitore e la coniuge, contestando la costituzione di un fondo nel 1998 per sottrarre beni immobili ai creditori futuri. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, rilevando che l'atto, sebbene anteriore al sorgere formale dei crediti, era dolosamente preordinato a svuotare la garanzia patrimoniale mentre la società del debitore accumulava debiti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della coniuge sia per un vizio formale della procura alle liti, non allegata alla prima notifica, sia nel merito. I giudici hanno confermato che l'intento fraudolento può essere dimostrato tramite indizi e presunzioni, convalidando la revoca del fondo a tutela dei creditori.
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