La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società fornitrice che chiedeva il riconoscimento della prededuzione del proprio credito nel fallimento di un'azienda cliente. Quest'ultima aveva avviato due distinte procedure di concordato preventivo. La prima era stata oggetto di rinuncia, mentre la seconda si era conclusa con la dichiarazione di fallimento. La Corte ha stabilito che, ai fini della prededuzione e continuità, non è sufficiente un mero lasso temporale tra le procedure, ma è necessaria una continuità causale e funzionale dello stato di insolvenza. La rinuncia alla prima procedura ha interrotto tale continuità, facendo tornare la società debitrice 'in bonis' e rendendo il credito sorto in quella fase non prededucibile nel successivo fallimento.
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