Una professionista, con un credito prededucibile verso una società fallita, si oppone al piano di riparto. Il piano escludeva il suo pagamento dal ricavato della vendita di un immobile ipotecato a favore di una banca. La professionista sosteneva che il suo credito dovesse essere pagato prima di tutti, anche prima del credito ipotecario della banca. La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo la gerarchia tra crediti prededucibili e ipotecari. Il creditore ipotecario prevale sul ricavato del bene specifico, ma solo sulla somma netta, calcolata dopo aver sottratto i costi specifici di gestione e vendita del bene e una quota delle spese generali della procedura. La banca, quindi, viene pagata per prima dal ricavato dell'immobile.
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