Una società in liquidazione, dichiarata fallita, ha impugnato il progetto di ripartizione finale dell'attivo. La società contestava la legittimazione dei soci di un creditore originario, ormai estinto, a ricevere le somme. Sia il giudice delegato che il Tribunale hanno dichiarato il reclamo inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, escludendo la legittimazione del fallito a opporsi al piano di riparto. La legge fallimentare riserva infatti tale diritto esclusivamente ai creditori ammessi al passivo. Di conseguenza, il ricorso della società fallita è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali.
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