Un imprenditore, condannato per indebita percezione di erogazioni pubbliche, si è visto confiscare l'intero profitto del reato, nonostante una parte delle condotte fosse caduta in prescrizione. La Corte di Cassazione ha annullato parzialmente la confisca. I giudici hanno stabilito un principio fondamentale sulla relazione tra confisca per equivalente e prescrizione: un nuovo orientamento giurisprudenziale, che considera la confisca una misura recuperatoria e non punitiva, non può essere applicato retroattivamente in modo sfavorevole all'imputato. Di conseguenza, la confisca è stata limitata solo al profitto derivante dalle condotte non ancora prescritte, salvando una parte del patrimonio dell'imprenditore.
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