Un imprenditore vittima di usura subiva tassi d'interesse mensili del 10% da parte di un intermediario, finanziato da un professionista consapevole dell'illecito. A garanzia del debito, la vittima rilasciava al finanziatore una procura a vendere un immobile. In appello, il reato del finanziatore veniva dichiarato estinto per prescrizione, ma i giudici ordinavano comunque la confisca per equivalente della sua casa di famiglia. La Cassazione ha annullato senza rinvio la misura, stabilendo che la confisca per equivalente ha natura punitiva e non può essere applicata retroattivamente a fatti commessi prima dell'introduzione della norma che ne consente l'applicazione in caso di prescrizione. Il finanziatore salva così il proprio immobile, mentre l'altro coimputato perde il ricorso.
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