Una società svizzera ha acquistato beni in Italia, spediti direttamente in Germania. Il venditore italiano ha applicato l'imposta nazionale. La società estera ha quindi richiesto il Rimborso IVA ai sensi dell'art. 38-ter del d.P.R. 633/1972. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo la necessità di nominare un rappresentante fiscale e contestando l'esistenza di operazioni attive in Italia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando che per ottenere il Rimborso IVA non è obbligatoria la nomina di un rappresentante fiscale in Italia. Inoltre, l'operazione costituisce una normale cessione imponibile interna e la società svizzera non ha svolto attività rilevanti in Italia che potessero bloccare il suo diritto. Vince la società svizzera, che ottiene il rimborso e la condanna del fisco alle spese.
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