Il Contribuente ha impugnato una cartella di pagamento sostenendo di non averla mai ricevuta a causa di un difetto di notifica. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che l'eventuale vizio o l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento non comporta l'annullamento automatico del debito o dell'iscrizione a ruolo. La notifica, infatti, non è un elemento costitutivo dell'atto tributario, ma rappresenta solo una condizione per la sua efficacia. Di conseguenza, i difetti della procedura di notificazione non incidono sulla validità intrinseca della cartella di pagamento, che rimane valida sin dal momento della sua emissione da parte dell'amministrazione finanziaria.
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