Un contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione per il pagamento dell'imposta di registro lodo arbitrale. Egli lamentava l'assenza della relata di notifica postale, il difetto di delega dirigenziale del firmatario dell'atto e l'errata applicazione del calcolo dell'imposta sulle singole condanne del lodo. La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. I giudici hanno chiarito che la spedizione diretta a mezzo posta dall'ufficio finanziario non richiede alcuna relata. Inoltre, la delega di firma del direttore provinciale verso un funzionario è pienamente valida tramite ordine di servizio, senza necessità della qualifica dirigenziale. Infine, l'imposta di registro lodo arbitrale è dovuta solidalmente da tutte le parti della controversia, indipendentemente dall'essere risultate vittoriose o soccombenti nel giudizio.
Continua »