Il Fallimento di una società ha agito in giudizio per far dichiarare l'interposizione fittizia di persona nell'acquisto di un appartamento di lusso. Formalmente l'immobile risultava acquistato dalla moglie di un ex amministratore della società, ma il prezzo di 1,8 milioni di euro era stato interamente pagato dal marito con fondi propri, per sottrarre il bene ai creditori. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, rigettando i ricorsi della moglie e del venditore. La Corte ha stabilito che l'accordo simulatorio e l'interposizione fittizia di persona possono essere provati tramite indizi gravi, precisi e concordanti, come l'assenza di reddito della moglie (dichiaratasi casalinga) e il pagamento delle rate del mutuo da parte del reale acquirente.
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