La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di `concorso in truffa` in cui un imputato contestava la sua responsabilità. L'imputato, titolare di una carta elettronica su cui erano stati accreditati i proventi della frode, sosteneva di non aver dato consenso all'acquisizione di alcune querele e che la sua sola intestazione della carta non provasse il suo coinvolgimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il consenso all'acquisizione degli atti può essere tacito, derivando dal comportamento processuale. Inoltre, ha confermato che l'intestatario di una carta, se non ne disconosce la disponibilità o non fornisce una spiegazione lecita, è responsabile, almeno a titolo di concorso, per la truffa. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.
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