Il Ricorrente ha impugnato la condanna per spaccio di lieve entità, sostenendo di essere un semplice consumatore o, al massimo, un soggetto in posizione di connivenza non punibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la responsabilità per concorso in detenzione di stupefacenti. I giudici hanno evidenziato che l'imputato non era un mero spettatore passivo: egli ha attivamente ostacolato l'accesso delle forze dell'ordine all'abitazione posizionando una carrozzina all'ingresso. All'interno della casa, i militari hanno scoperto un bilancino di precisione e tre persone che discutevano animatamente, dopo aver notato un viavai di giovani acquirenti. La condotta attiva di ostacolo configura una partecipazione cosciente e materiale al reato, escludendo la tesi dell'uso personale. Il Ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »