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Concorso Di Persone — Anno 2023

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199 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Concorso Di Persone

Provvedimenti

Partecipazione di minima importanza: niente sconti a chi dà l’auto
Il Ricorrente è stato condannato per furto e tentato furto aggravato. Ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione delle sue note difensive inviate via PEC e il diniego dell'attenuante della partecipazione di minima importanza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Riguardo alle note PEC, la difesa non ha dimostrato un reale pregiudizio. Quanto alla partecipazione di minima importanza, i giudici hanno confermato che l'apporto del Ricorrente non è stato marginale: egli ha infatti fornito l'auto per cercare le vittime e fuggire. Di conseguenza, il suo contributo ha avuto un ruolo decisivo nella pianificazione ed esecuzione dei reati, escludendo l'applicazione dello sconto di pena.
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Furto di energia elettrica: giostrai condannati in Cassazione
Alcuni giostrai girovaghi hanno realizzato un allacciamento abusivo alla rete elettrica pubblica per alimentare stabilmente le proprie roulotte e le attrazioni. Il proprietario delle giostre e i suoi collaboratori sono stati condannati per il reato di furto di energia elettrica in concorso, aggravato dall'uso di mezzo fraudolento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai condannati, poiché i motivi si limitavano a contestare la ricostruzione dei fatti già ampiamente accertata nei precedenti gradi di giudizio, senza evidenziare reali vizi logici nella motivazione della sentenza d'appello. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato le condanne penali e ha obbligato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Concorso in porto illegale di armi: risponde anche chi non spara
Un gruppo di persone ha organizzato una spedizione punitiva in un bar. Uno dei partecipanti portava una pistola ben visibile sulla cintura, usata per minacciare i presenti e per sparare tre colpi in aria all'esterno. Il Partecipe, giunto sul posto con un'auto diversa, ha contestato la custodia in carcere sostenendo di non sapere dell'arma. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la misura cautelare. La Corte ha stabilito che si configura il concorso in porto illegale di armi per chi partecipa a un'azione criminosa programmata che prevede l'uso di un'arma, anche se questa è nell'esclusiva disponibilità materiale di un altro complice.
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Frode assicurativa: condannati i finti feriti del sinistro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due soggetti condannati per frode assicurativa in concorso. Gli imputati avevano richiesto il risarcimento per lesioni personali che, tuttavia, non presentavano alcun nesso di causa con il sinistro stradale denunciato. I giudici hanno rilevato che i motivi di ricorso erano generici e limitati a questioni di fatto, non consentendo un nuovo esame di legittimità. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla compagnia assicurativa costituitasi parte civile.
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Rapina impropria: condannato il palo anche con bottino minimo
Due uomini sono stati condannati per concorso in rapina impropria aggravata. Uno dei due ha agito come "palo" in pieno centro cittadino, mentre l'altro ha sottratto un cellulare e una banconota. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei condannati. La Corte ha chiarito che il ruolo di "palo" non consente di ottenere l'attenuante del contributo di minima importanza, poiché facilita l'azione e garantisce l'impunità dei complici. Inoltre, per il reato di rapina impropria, non basta il modesto valore economico del bene sottratto per ottenere l'attenuante del danno di speciale tenuità. Trattandosi di un reato plurioffensivo, occorre valutare anche la violenza e la lesione della libertà e dell'integrità fisica e morale della vittima. I ricorrenti perdono la causa e sono condannati a pagare le spese e tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Furto in abitazione: ricorso respinto e multa da tremila euro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un soggetto condannato per concorso nel reato di furto in abitazione. L'imputato contestava la valutazione delle prove e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno chiarito che la Cassazione non può rivalutare le prove di merito se la motivazione della sentenza impugnata è logica e coerente. Inoltre, la richiesta di attenuanti generiche è stata ritenuta inammissibile poiché non era stata proposta in sede di appello e, in ogni caso, la pena era stata correttamente quantificata in base ai precedenti penali del condannato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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No alle attenuanti generiche per chi delinque con i minori
L'Imputato è stato condannato per detenzione illecita di cannabis. Ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che l'imputato ha agito insieme a due minorenni e possiede numerosi e gravi precedenti penali, tra cui sfruttamento della prostituzione e false dichiarazioni. Di conseguenza, la richiesta di riduzione della pena è stata respinta e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Furto con destrezza: la distrazione del complice costa cara
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per concorso in furto pluriaggravato. L'imputato, insieme a un complice, aveva distratto la vittima per consentire al complice di rubare un borsello dall'auto. La Suprema Corte ha confermato l'aggravante del furto con destrezza, poiché la condotta sinergica e l'uso di uno stratagemma per sviare l'attenzione della vittima configurano pienamente questa circostanza. I giudici hanno inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva, ritenendo corretta la valutazione del giudice di merito sulla base della pericolosità sociale del soggetto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Furto di gas: il bypass costa caro tra condanna e multa
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per furto di gas aggravato nei confronti di un utente che aveva installato un sistema di bypass per eludere il contatore. L'imputato, insieme a un complice, aveva inoltre impedito l'accesso ai tecnici per i controlli. La difesa contestava l'aggravante del mezzo fraudolento e il trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'allaccio abusivo tramite bypass costituisce a tutti gli effetti un furto di gas aggravato dall'uso di mezzo fraudolento. Inoltre, la valutazione sulla gravità della pena e sulla concessione delle attenuanti spetta esclusivamente al giudice di merito. L'utente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Lieve entità del fatto negata: ricorso inammissibile e multa
Tre imputati, condannati per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, hanno proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata concessione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi poiché i motivi presentati riproducevano semplicemente le censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza muovere critiche specifiche alla sentenza d'appello. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Concorso in detenzione di stupefacenti: convivere non basta
Durante una perquisizione in un'abitazione coabitata da una coppia, le forze dell'ordine hanno rinvenuto oltre 250 grammi di sostanze stupefacenti e un bilancino di precisione. Il Tribunale ha condannato entrambi i conviventi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del convivente, confermando che la quantità e il bilancino escludono l'uso personale. Al contrario, la Corte ha accolto il ricorso della convivente. I giudici hanno stabilito che la semplice convivenza e la consapevolezza della presenza della droga non bastano a configurare il concorso in detenzione di stupefacenti. La sentenza contro la donna è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Traffico di stupefacenti: la Cassazione blinda le condanne
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da diversi imputati condannati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con l'aggravante delle armi e dell'agevolazione mafiosa. I ricorrenti contestavano l'esistenza del vincolo associativo e i rispettivi ruoli, sostenendo che si trattasse di semplici episodi di concorso occasionale. La Suprema Corte ha invece confermato la solidità dell'impianto accusatorio, evidenziando che l'associazione non richiede la conoscenza reciproca tra tutti i membri, né la prova di ogni singolo spaccio. È sufficiente dimostrare l'accordo, la struttura organizzativa e la continuità dei rapporti, supportati da intercettazioni e servizi di osservazione. Di conseguenza, i ricorsi sono stati rigettati con condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende.
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Determinazione della pena: no a sconti per chi ha molta droga
Il caso riguarda un soggetto condannato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, avendo posseduto duecentoundici dosi di cocaina e centottantasei dosi di crack. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando la determinazione della pena, ritenuta eccessiva poiché fissata al di sopra del minimo edittale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che la determinazione della pena spetta al giudice di merito, il quale ha motivato adeguatamente la decisione basandosi sulla gravità del fatto, sul quantitativo di droga sequestrato e sulle modalità di confezionamento in bustine termosaldate. La Cassazione non può rivalutare il merito della sanzione se la motivazione della sentenza impugnata è logica e priva di arbitrio.
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Furto e riforma Cartabia: inammissibilità del ricorso
Il caso riguarda un furto aggravato commesso all'interno di un bar-ristorante ospedaliero, dove i complici hanno sottratto diecimila euro e buoni pasto forzando le casseforti con una fiamma ossidrica. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato dall'imputato. La difesa sosteneva la mancanza di querela, nuova condizione di procedibilità introdotta dalla riforma Cartabia. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere la mancanza di querela sopravvenuta, poiché quest'ultima non incide sul giudicato sostanziale a differenza dell'abolizione del reato. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Associazione per delinquere: reato anche senza cassa comune
La Corte di Cassazione ha confermato la misura cautelare dell'obbligo di firma nei confronti di un indagato, accusato di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e al riciclaggio di auto rubate. L'indagato sosteneva che si trattasse di un semplice concorso di persone, data l'autonomia dei singoli gruppi e l'assenza di una cassa comune. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che l'associazione per delinquere sussiste anche senza una cassa comune o una rigida divisione dei compiti, purché vi sia un accordo stabile per commettere più reati e una struttura organizzativa minima. L'indagato, che gestiva i flussi finanziari tramite una carta prepagata per conto del gruppo, perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Associazione per delinquere: profitti singoli ma vincolo comune
Il Tribunale di Bari confermava la misura cautelare dell'obbligo di firma per un soggetto accusato di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e al riciclaggio di auto rubate. L'indagato si occupava di smontare i veicoli e gestire i pezzi di ricambio. Ricorrendo in Cassazione, la difesa sosteneva che si trattasse di un semplice concorso di persone, evidenziando l'assenza di una cassa comune e la natura individualistica dei profitti dei singoli gruppi. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la misura. I giudici hanno chiarito che l'associazione per delinquere richiede un vincolo stabile e un programma criminoso indeterminato, mentre non sono necessari né una cassa comune né una rigida divisione dei ruoli.
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Associazione per delinquere: condannato anche senza cassa comune
Il Tribunale di Bari confermava la misura cautelare dell'obbligo di firma nei confronti di un soggetto accusato di far parte di un'organizzazione dedita al riciclaggio di auto rubate. L'indagato proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo l'insussistenza del reato di associazione per delinquere a causa dell'assenza di una cassa comune, della mancanza di una rigida divisione dei ruoli e della presenza di interessi economici individuali e conflittuali tra i partecipanti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'associazione per delinquere non richiede una cassa comune né una rigida ripartizione dei compiti. Inoltre, l'esistenza di scopi personali o conflitti economici tra i membri non esclude il vincolo associativo, purché vi sia un accordo stabile per commettere più reati. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato di ricettazione: la convivenza non basta per la condanna
Una donna era stata condannata per il reato di ricettazione in concorso con il fidanzato, poiché le forze dell'ordine avevano rinvenuto beni rubati all'interno dell'appartamento in cui i due convivevano. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa, stabilendo che la semplice coabitazione e l'uso comune della casa non bastano a dimostrare la complicità nel possesso dei beni illeciti, soprattutto se questi si trovano in spazi esclusivi del partner. Di conseguenza, accertata l'ammissibilità del ricorso, i giudici di legittimità hanno dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna poiché i reati contestati erano ormai estinti per prescrizione. La ricorrente ottiene così la cancellazione della condanna.
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Concorso di persone nel reato: la condanna colpisce anche il palo
Due donne hanno agito come palo mentre i loro compagni tentavano di rubare un ingente quantitativo di carburante da un deposito durante la notte. Il furto è stato sventato dall'intervento tempestivo delle forze dell'ordine. Le imputate hanno contestato la loro responsabilità, sostenendo che il ruolo di vedetta non costituisse una partecipazione attiva. La Corte di Cassazione ha invece confermato la condanna, stabilendo che il concorso di persone nel reato si configura anche attraverso un contributo agevolatore, che rende più facile o sicura l'esecuzione del delitto, pur non essendo strettamente indispensabile. I giudici hanno inoltre confermato l'aggravante della minorata difesa per l'orario notturno e negato le attenuanti generiche a causa della pianificazione del colpo.
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Induzione indebita: annullata la condanna per i loculi abusivi
Il Responsabile del Personale di una ditta di servizi cimiteriali era stato condannato per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. L'accusa sosteneva che l'uomo avesse convinto alcuni cittadini a pagare somme di denaro per l'acquisto illecito di loculi abusivi, agendo in concorso con il Comandante della Polizia Mortuaria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, annullando la condanna con rinvio. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d'Appello non ha chiarito se l'imputato rivestisse davvero la qualifica di incaricato di pubblico servizio, né ha provato l'effettivo abuso di potere o la reale complicità con il pubblico ufficiale. Il processo dovrà quindi essere interamente celebrato da capo.
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