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Concorrenza Sleale Parassitaria

6 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un comportamento commerciale illecito che consiste nell'imitare sistematicamente e in modo continuativo le iniziative imprenditoriali di un concorrente, sfruttandone gli investimenti e la creatività.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Giurisdizione italiana per illeciti online: la Cassazione decide sul danno digitale
Un'azienda televisiva italiana ha citato in giudizio una piattaforma online russa per risarcimento danni, sostenendo violazione di diritti autorali e concorrenza sleale. La Piattaforma permetteva agli utenti di caricare e condividere brani audiovisivi estratti dai programmi dell'Azienda, violando i suoi diritti esclusivi. La Piattaforma ha contestato la giurisdizione italiana per illeciti online, affermando che i server si trovavano in Russia. La Corte di Cassazione ha stabilito che la giurisdizione italiana sussiste. Questo perché l'evento dannoso (il danno iniziale) si è verificato in Italia, dove l'Azienda ha la sua sede e dove i contenuti erano accessibili, e la Piattaforma agiva come hosting provider attivo.
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Concorrenza sleale parassitaria e cambio di licenza
Un ex concessionario ha accusato la societa proprietaria del marchio e il nuovo distributore di aver compiuto atti di concorrenza sleale parassitaria alla scadenza del contratto di licenza. Secondo l'accusa, i rivali avrebbero sottratto l'intera rete produttiva, la lista dei clienti, gli agenti di commercio e i dipendenti chiave, oltre ad aver copiato il sistema informatico gestionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ex licenziatario. I giudici hanno chiarito che il riutilizzo di fornitori di pubblico dominio nel distretto industriale, la continuita della rete clienti prevista per contratto e il lecito passaggio di personale non configurano la concorrenza sleale parassitaria, specialmente in assenza della prova di una condotta preordinata a danneggiare la struttura aziendale del concorrente.
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Concorrenza Sleale Parassitaria: Ex Licenziatario Condannato
Un'azienda licenziataria, dopo la fine del contratto per un noto marchio di occhiali, viene accusata di aver imitato le iniziative commerciali del suo ex partner. La Cassazione interviene sul tema della **concorrenza sleale parassitaria**. La Corte chiarisce che tale illecito non richiede la contraffazione del marchio, ma si configura quando un'impresa si appropria sistematicamente del lavoro altrui. Pur non essendoci violazione del marchio, la condotta complessiva è stata giudicata sleale. La Cassazione rigetta il ricorso dell'azienda imitatrice ma accoglie in parte quello del titolare del marchio, rinviando il caso alla Corte d'Appello per correggere alcuni errori nella precedente sentenza, in particolare sulla mancata emissione di un ordine di cessazione della condotta.
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Contraffazione di marchi: il caso degli anagrammi
Il Tribunale di Milano ha rigettato una domanda di contraffazione di marchi e concorrenza sleale promossa da un'azienda di prodotti per capelli contro una concorrente. Il caso riguardava la somiglianza tra segni distintivi che l'attrice considerava anagrammi. La corte ha stabilito che non sussiste rischio di confusione se l'impressione generale visiva, fonetica e concettuale dei segni è differente.
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Improcedibilità del ricorso: l’onere della prova
Un'azienda produttrice di macchinari per il riciclo ha perso in Cassazione per un vizio procedurale. Il suo ricorso, basato su presunta concorrenza sleale, è stato dichiarato inammissibile a causa della mancata produzione della sentenza d'appello notificata, evidenziando l'importanza dell'onere della prova formale. La Corte ha ribadito che tale omissione causa l'improcedibilità del ricorso, senza possibilità di sanatoria.
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Appropriazione di pregi: quando non c’è concorrenza
Una società specializzata in controtelai per serramenti ha citato in giudizio un concorrente per aver copiato il suo catalogo, i disegni tecnici e i dati sulle prestazioni, sostenendo una concorrenza sleale per appropriazione di pregi. Il tribunale ha respinto la richiesta, chiarendo che la copia di caratteristiche tecniche comuni nel settore o l'uso di stili descrittivi simili non costituisce l'appropriazione di un pregio unico e distintivo. La corte ha inoltre stabilito che una semplice dicitura di proprietà su un disegno tecnico non è sufficiente a proteggerlo come segreto commerciale se non supportata da altre misure di riservatezza. La domanda di misure cautelari è stata quindi rigettata.
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