Contraffazione di marchi e somiglianza tra segni distintivi
Nel panorama del diritto commerciale, la contraffazione di marchi rappresenta una delle sfide più complesse per le aziende che investono nella propria identità visiva. Recentemente, il Tribunale di Milano si è pronunciato su un caso emblematico che contrapponeva due aziende del settore cosmetico professionale, focalizzandosi sulla presunta somiglianza tra marchi che apparivano come anagrammi l’uno dell’altro.
I fatti di causa
L’azienda attrice, titolare di marchi storici nel settore dei prodotti per capelli, ha citato in giudizio una società concorrente lamentando l’uso di segni distintivi considerati troppo simili ai propri. Secondo la tesi attorea, i marchi della convenuta non erano altro che anagrammi dei propri segni, ottenuti invertendo le sillabe iniziali. Oltre alla contraffazione, venivano contestati atti di concorrenza sleale, sia di tipo confusorio che parassitario, basati anche sulla somiglianza del packaging dei prodotti e del layout dei siti internet.
La società convenuta si è difesa sostenendo che il proprio marchio fosse una contrazione del termine tecnico “tricologia”, di uso comune nel settore, e che non vi fosse alcuna assonanza fonetica o somiglianza visiva idonea a trarre in inganno il consumatore medio, specialmente in un mercato popolato da professionisti attenti come i parrucchieri.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Milano ha rigettato integralmente le domande dell’attrice. La corte ha chiarito che, ai fini della contraffazione di marchi, non è sufficiente dimostrare che un segno sia l’anagramma di un altro. È necessario invece valutare l’impressione complessiva prodotta dai marchi sugli occhi del consumatore medio, tenendo conto dei profili visivi, fonetici e concettuali.
I giudici hanno rilevato che, sebbene le lettere utilizzate fossero le stesse, la diversa disposizione (specialmente la lettera iniziale) cambiava radicalmente la percezione dei segni. Inoltre, è stato dato grande rilievo al fatto che il pubblico di riferimento del settore cosmetico professionale sia particolarmente selettivo e preparato, riducendo drasticamente il rischio di una confusione accidentale tra brand.
Le motivazioni
Le motivazioni del collegio si fondano sulla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il rischio di confusione deve essere oggetto di una valutazione globale: sul piano visivo, l’inizio delle parole ha una rilevanza maggiore rispetto alla parte finale; sul piano fonetico, la diversa posizione delle sillabe genera sonorità distinte; sul piano concettuale, mentre il marchio dell’attrice era un nome di fantasia, quello della convenuta evocava esplicitamente la cura dei capelli (tricologia).
Per quanto riguarda la concorrenza sleale parassitaria, il Tribunale ha ricordato che per configurarla non basta un’imitazione isolata, ma serve un continuo e sistematico operare sulle orme del concorrente con mezzi diversi dai casi tipici. Nel caso di specie, la somiglianza dei packaging è stata giudicata irrilevante poiché basata su forme standard presenti sul mercato, e le differenze tra i siti internet sono risultate sufficienti a escludere qualsiasi agganciamento parassitario.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il titolare di un marchio non ha un monopolio assoluto sulle lettere o sulle sillabe che lo compongono. La protezione giuridica contro la contraffazione di marchi scatta solo quando la somiglianza è tale da alterare la funzione distintiva del segno. Se l’anagramma produce un risultato visivamente e foneticamente distinto, e se il contesto di mercato è caratterizzato da consumatori attenti, il diritto non può proibire la coesistenza di segni simili ma non sovrapponibili.
L’uso di un anagramma di un marchio noto costituisce sempre contraffazione?
No, l’anagramma non è di per sé prova di contraffazione. La legge richiede che vi sia un concreto rischio di confusione basato sulla percezione visiva, fonetica e concettuale dell’intero segno.
Come viene valutato il rischio di confusione tra due marchi simili?
Viene effettuata una valutazione globale considerando la somiglianza dei segni e dei prodotti, tenendo conto del livello di attenzione del consumatore medio nel settore specifico.
Cosa serve per dimostrare la concorrenza sleale parassitaria?
È necessario provare un comportamento sistematico e duraturo volto a copiare ogni iniziativa dell’imprenditore concorrente, non limitandosi alla sola imitazione di un prodotto.