Un legale rappresentante ha omesso il versamento dell'IVA per oltre 250.000 euro. La società aveva poi avviato una procedura di concordato preventivo, successivamente dichiarata inammissibile. La difesa ha sostenuto che il concordato dovesse escludere la responsabilità per l'omesso versamento IVA o, in alternativa, che il fatto fosse di particolare tenuità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la mera presentazione della domanda di concordato preventivo non impedisce il pagamento dei debiti tributari scaduti dopo tale presentazione, e che la particolare tenuità del fatto non si applica data la gravità complessiva della condotta.
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