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Concordato In Appello

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3657 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Concordato in appello: l’accordo tiene anche con il ricalcolo
Quattro imputati, condannati per vari reati tra cui furto di energia elettrica e spaccio, propongono un concordato in appello concordando la pena con il Procuratore generale. La Corte d'Appello ridetermina la pena correggendo i calcoli matematici ma rispettando l'accordo finale. Gli imputati ricorrono in Cassazione lamentando la modifica unilaterale dei calcoli e l'applicazione di sanzioni accessorie. La Cassazione rigetta i ricorsi, stabilendo che il concordato in appello comporta la rinuncia a far valere ulteriori contestazioni e che il giudice può correggere i calcoli interni senza alterare la pena finale pattuita. Gli imputati perdono e devono pagare le spese.
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Concordato in appello: l’accordo che chiude le porte alla Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati condannati in appello. Il Primo Imputato aveva concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, rinunciando ai motivi di merito, ma ha successivamente presentato ricorso lamentando il sequestro dei beni. Il Secondo Imputato ha contestato la quantificazione della pena per furto pluriaggravato. La Suprema Corte ha chiarito che chi accede al concordato in appello non può proporre ricorso in Cassazione per motivi di merito o di sequestro, dovendo rivolgersi al giudice dell'esecuzione. Inoltre, la determinazione della pena è discrezionale e insindacabile se logicamente motivata. Entrambi sono stati condannati alle spese e alla sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: i limiti del ricorso in Cassazione
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado con il Procuratore Generale. Successivamente, il suo difensore ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita fortemente la possibilità di fare ricorso. È possibile contestare la sentenza solo per vizi sulla formazione della volontà, sulla mancanza di consenso del pubblico ministero o se la pena applicata è illegale. Non si possono invece riproporre motivi rinunciati o contestare la mancata assoluzione d'ufficio. Di conseguenza, l'Imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato a pagare le spese processuali e quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: perché il ricorso personale è nullo
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato personalmente da un imputato contro la sentenza della Corte d'Appello. Quest'ultima aveva applicato la pena concordata tra le parti tramite l'istituto del concordato in appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato, ma richiede obbligatoriamente l'assistenza di un difensore abilitato. Inoltre, i motivi di impugnazione contro il concordato in appello sono strettamente limitati dalla legge a vizi sulla formazione della volontà o sull'illegalità della pena. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado con il Procuratore Generale tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, il suo difensore ha proposto ricorso in Cassazione lamentando vizi procedurali, tra cui la mancata notifica dell'udienza al codifensore. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la sentenza emessa a seguito di concordato in appello può essere impugnata solo per vizi legati alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero o all'illegalità della pena. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: inutile ricorrere se la pena è ridotta
L'Imputato, condannato in primo grado per furto, concorda in appello una riduzione della pena a otto mesi di reclusione tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione sulla concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena limita la cognizione del giudice ai soli punti concordati, precludendo successive contestazioni sui motivi rinunciati. Inoltre, l'imputato non ha interesse a impugnare una decisione a lui favorevole, come la concessione delle attenuanti. L'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: lo sconto di pena blocca il ricorso
L'Imputato, condannato in primo grado per reati fallimentari, ha concordato in secondo grado una riduzione della pena a otto mesi di reclusione per bancarotta semplice, rinunciando ai motivi di appello sulla responsabilità. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione sul proscioglimento e l'omessa menzione della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita la cognizione del giudice ai soli punti concordati, precludendo contestazioni sulla responsabilità penale. Inoltre, la sospensione condizionale, già concessa in primo grado, deve ritenersi confermata se la sentenza d'appello richiama e conferma nel resto la decisione precedente. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte di Appello. Quest'ultima aveva ridotto la pena a nove mesi di reclusione e 180 euro di multa in seguito a un concordato in appello. L'imputato lamentava la mancanza di motivazione sulla quantificazione della pena concordata. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'accordo sulla pena limita la decisione del giudice ai soli punti concordati. Di conseguenza, la rinuncia ai motivi sulla responsabilità esclude la necessità di motivare sul mancato proscioglimento. L'imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese del processo e quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no ai ricorsi dopo l’accordo sulla pena
Il caso riguarda un uomo condannato per abusivismo finanziario e lesioni personali. In secondo grado, la difesa e l'accusa raggiungono un accordo sulla pena tramite il concordato in appello, riducendo la sanzione. Successivamente, l'imputato ricorre in Cassazione lamentando una carenza di motivazione del giudice sulla quantificazione della pena concordata. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello limita la cognizione del giudice ai soli punti concordati. La rinuncia ai motivi di merito impedisce di contestare la responsabilità o la mancata motivazione sul punto. Inoltre, la determinazione della pena concordata, se compresa in una fascia medio-bassa, non richiede una motivazione dettagliata da parte del giudice, rientrando nella sua discrezionalità.
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Concordato in appello: firmano l’accordo e poi ricorrono
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello. Il primo ricorrente lamentava la mancata pronuncia di assoluzione immediata, senza tuttavia indicare prove evidenti della propria innocenza. Il secondo ricorrente lamentava la tardiva notifica delle conclusioni del Procuratore Generale, ma la Corte ha rilevato l'assenza di qualsiasi pregiudizio per la difesa, dato che la pena era stata preventivamente concordata tra le parti. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la validità della decisione precedente, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Il concordato in appello limita fortemente i motivi di impugnazione successivi.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca il ricorso
L'Imputata, condannata per furto in abitazione e false dichiarazioni, ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata riqualificazione del reato in tentato furto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'adesione al concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di merito sulla responsabilità penale. Di conseguenza, non è possibile contestare la qualificazione giuridica del fatto, salvo che si riscontrino vizi sulla volontà dell'accordo o l'applicazione di una pena illegale. L'Imputata è stata condannata anche al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Attenuanti generiche: se lo sconto è minimo serve una motivazione
L'Imputato veniva condannato in appello a nove anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte territoriale riconosceva la prevalenza delle attenuanti generiche ma riduceva la pena base di dieci anni di un solo anno, a fronte di una riduzione massima consentita di oltre tre anni, senza fornire alcuna motivazione per tale scelta minima. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato, stabilendo che l'onere di motivazione sulla riduzione di pena è tanto più rigoroso quanto minore è lo sconto concesso. La sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo calcolo della pena.
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Concordato in appello: il no del giudice non lo rende incompatibile
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di due soggetti condannati per traffico di ingenti quantitativi di droga (eroina e cocaina). Il fulcro della decisione riguarda la richiesta di concordato in appello. La difesa sosteneva che il giudice che rifiuta il concordato in appello diventi incompatibile a giudicare il merito del processo. La Suprema Corte ha respinto questa tesi, stabilendo che non vi è alcuna incompatibilità poiché la valutazione avviene nella stessa fase processuale e sugli stessi atti. Inoltre, la Corte ha confermato l'esclusione della lieve entità del fatto, data l'enorme quantità di stupefacenti sequestrata (oltre 32 kg), e la legittimità dell'aggravante per il ruolo di coordinamento di uno dei soggetti. Di conseguenza, i ricorsi sono stati rigettati e dichiarati inammissibili, con condanna alle spese.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da diversi soggetti condannati in primo grado. Gli imputati avevano concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, rinunciando contestualmente ai motivi di impugnazione. Successivamente, hanno proposto ricorso per Cassazione contestando la responsabilità penale e la quantificazione della sanzione. La Suprema Corte ha chiarito che il concordato in appello e la correlata rinuncia ai motivi determinano una preclusione processuale insuperabile. Di conseguenza, il giudice d'appello deve motivare esclusivamente sulla congruità della pena concordata, e gli imputati non possono più contestare la propria responsabilità o altri aspetti del merito in sede di legittimità.
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Patto sulla pena e ricorso: stop per traffico di stupefacenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di diversi imputati condannati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Cinque di loro avevano concordato la pena in appello, rinunciando ai motivi di gravame, rendendo così nullo il successivo ricorso in Cassazione. Un sesto imputato, detenuto, contestava la sua partecipazione al sodalizio criminoso, sostenendo che la condanna si basasse solo sul suo stato di detenzione. La Suprema Corte ha rigettato la tesi, evidenziando che le intercettazioni telefoniche dimostravano il suo ruolo attivo nel pianificare l'inserimento della compagna nella rete di spaccio, fornendole supporto logistico e istruzioni operative. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato e pene diverse: la Cassazione fissa le regole
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per tentata rapina, lesioni e porto abusivo di armi. L'imputato aveva concordato la pena in appello, ma ha successivamente contestato il calcolo dell'aumento di pena applicato a titolo di reato continuato. I giudici di legittimità hanno chiarito che il meccanismo del reato continuato si applica anche in presenza di reati puniti con pene di natura diversa (eterogenee). In questi casi, il calcolo dell'aumento per i reati minori (satelliti) deve seguire il criterio della pena unitaria progressiva, rispettando la tipologia di sanzione prevista per la violazione minore. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna e ha sanzionato il ricorrente con il pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena che blocca i ricorsi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato che, in precedenza, aveva definito il procedimento penale per reati di droga tramite un concordato in appello. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena in secondo grado comporta la rinuncia a contestare la responsabilità penale. Questa rinuncia produce un effetto preclusivo che si estende anche al successivo giudizio di legittimità davanti alla Suprema Corte. Di conseguenza, l'imputato non può proporre ricorso per Cassazione su motivi rinunciati. La Corte ha quindi respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato che aveva precedentemente definito il procedimento penale tramite un concordato in appello. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena e la contestuale rinuncia ai motivi di impugnazione precludono la possibilità di proporre successivamente ricorso per Cassazione su questioni relative alla responsabilità e alla colpevolezza. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per reati in materia di stupefacenti. L'imputato aveva precedentemente definito il procedimento in secondo grado tramite un concordato in appello, concordando la pena e rinunciando implicitamente alle questioni relative alla responsabilità penale e alla sospensione condizionale della pena. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'accordo raggiunto in appello produce un effetto preclusivo che si estende all'intero svolgimento processuale, impedendo di riproporre le medesime questioni davanti alla Cassazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: la pena concordata non si tocca
Il Ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva applicato una pena concordata tra le parti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, la determinazione della pena concordata e ritenuta corretta dal giudice di merito non può essere contestata in sede di legittimità. L'unica eccezione riguarda l'ipotesi in cui la pena concordata sia contraria alla legge (contra legem). Di conseguenza, il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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