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Concordato In Appello

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3657 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Concordato in appello: l’accordo che azzera i ricorsi successivi
L'Imputato, condannato in primo grado per lesioni personali aggravate, propone concordato in appello rinunciando ai motivi di gravame per ottenere una riduzione di pena. Successivamente, propone ricorso per cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto e la sussistenza del dolo. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello comporta la rinuncia definitiva alle altre questioni di merito. Tale rinuncia produce un effetto preclusivo che impedisce di riproporre le stesse censure in sede di legittimità, salvo vizi sulla formazione della volontà o illegalità della pena.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso in Cassazione
Il Ricorrente ha impugnato la sentenza emessa a seguito di concordato in appello per reati in materia di stupefacenti. Con il ricorso, ha lamentato la mancanza di motivazione circa l'insussistenza dei presupposti per il proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'imputato può ricorrere in Cassazione solo per vizi legati alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo. Non sono ammissibili censure sui motivi rinunciati o sulla mancata valutazione del proscioglimento d'ufficio, a meno che la pena applicata non sia illegale. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: confermata la sospensione della patente
Il Conducente, imputato per omicidio stradale, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che, a seguito di concordato in appello, aveva ridotto la pena e applicato la sospensione della patente per due anni. L'imputato contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la durata della sospensione della patente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, non è possibile contestare in cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della patente era stata adeguatamente motivata e ridotta dai giudici di secondo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: lo sconto di pena esclude il ricorso
Il Ricorrente, condannato per reati in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla mancata riqualificazione giuridica del fatto, dopo aver ottenuto una rideterminazione della pena tramite concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso in cassazione è limitato esclusivamente a questioni sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della pronuncia del giudice. Non sono ammissibili censure su motivi rinunciati o sulla determinazione della pena, salvo il caso di sanzione illegale. Di conseguenza, il Ricorrente perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Reati prescritti e riduzione della confisca: ricorso respinto
Il Professionista ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello che, dichiarando prescritti alcuni reati di truffa e falso, aveva ridotto l'importo della confisca. Il ricorrente lamentava la mancanza di motivazione sui criteri di calcolo della riduzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. I giudici hanno chiarito che la corte territoriale aveva specificato con precisione le somme escluse, corrispondenti al profitto dei singoli reati prescritti (ossicodone e vaccinazioni). Di conseguenza, la determinazione della riduzione della confisca era corretta e ampiamente motivata. La Corte ha inoltre escluso la condanna alle spese in favore della parte civile, poiché l'oggetto del giudizio riguardava solo la misura di sicurezza patrimoniale.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta il ricorso
L'Imputato, condannato per ricettazione e detenzione di arma clandestina, ha concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello, rinunciando ai motivi di impugnazione sulla responsabilità. Successivamente ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta una rinuncia consapevole ai motivi di gravame, determinando una preclusione processuale che impedisce di ridiscutere la responsabilità o di richiedere il proscioglimento anche in sede di legittimità. L'Imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
L'Imputato ha concordato la pena con il Procuratore generale durante il processo di secondo grado, rinunciando ai motivi di appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta una preclusione processuale: l'accordo sulla pena e la rinuncia ai motivi di appello impediscono di contestare in seguito la misura della sanzione o il bilanciamento delle circostanze. Di conseguenza, l'accordo vincola le parti, precludendo il ricorso in legittimità su tali punti. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta il ricorso
L'Imputato, accusato di rapina aggravata, ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, rinunciando ai motivi di merito. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata pronuncia su possibili cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena e la contestuale rinuncia ai motivi di appello precludono qualsiasi successiva contestazione sulla responsabilità o sulla misura della sanzione. Chi sceglie il concordato in appello non può poi rimangiarsi l'accordo impugnando la decisione in Cassazione per motivi a cui aveva espressamente rinunciato. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Nullità a regime intermedio: il patteggiamento sana il vizio
L'Imputato, condannato per rapina aggravata, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata notifica del rinvio d'ufficio dell'udienza, disposto durante l'emergenza Covid-19. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'omessa notifica della nuova udienza configura una nullità a regime intermedio. Questa tipologia di vizio deve essere eccepita immediatamente dalla difesa. Nel caso specifico, il difensore dell'Imputato si era presentato all'udienza successiva e, anziché sollevare l'eccezione, aveva utilizzato una procura speciale per concordare la pena (patteggiamento in appello). Tale comportamento ha sanato definitivamente il vizio procedurale, rendendo tardiva e infondata la successiva contestazione in Cassazione. L'Imputato perde il ricorso e viene condannato alle spese e alla Cassa delle Ammende.
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Sospensione della patente di guida: nessun patteggiamento
A seguito di un incidente stradale mortale, Il Conducente ha concordato in appello una pena di un anno e dieci mesi di reclusione per omicidio stradale e lesioni. La Corte d'Appello ha stabilito anche la sospensione della patente di guida per la durata di un anno. Il Conducente ha proposto ricorso in Cassazione, ritenendo la sanzione accessoria eccessiva e priva di adeguata motivazione rispetto al minimo edittale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la sospensione della patente di guida è una sanzione amministrativa autonoma dall'accordo penale delle parti. Se la durata non supera la media edittale, il giudice non necessita di una motivazione dettagliata, bastando quella implicita basata sulla gravità del fatto.
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Traffico di stupefacenti: condannato anche l’intermediario
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di due soggetti condannati per traffico di stupefacenti. Il primo ricorrente contestava la mancanza di sequestri diretti e la mancata concessione della lieve entità, mentre il secondo lamentava l'iniquità della pena rispetto ai coimputati che avevano patteggiato in appello. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo ricorso, evidenziando che la costante disponibilità del soggetto aveva rafforzato il proposito criminoso del complice, e ha rigettato il secondo, chiarendo che la disparità di pena rispetto a chi sceglie il concordato in appello è giustificata dalla finalità deflattiva di tale rito. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
Due soggetti, condannati in primo grado per rapina aggravata, concordano in appello una riduzione della pena a due anni e due mesi di reclusione tramite il concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso in Cassazione contestando la quantificazione della sanzione e la mancanza di motivazione sul calcolo della pena. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena preclude qualsiasi successiva contestazione sulla sua congruità, salvo il caso di pena illegale. Per la validità della sentenza è sufficiente che il giudice d'appello valuti implicitamente l'adeguatezza della sanzione pattuita. I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
Un uomo, condannato in primo grado per ricettazione ed evasione, raggiunge in secondo grado un accordo sulla pena con la Procura Generale tramite il concordato in appello. La Corte d'Appello riduce quindi la sanzione. Successivamente, il difensore dell'imputato propone ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica del reato e la mancata pronuncia di proscioglimento. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a far valere altre contestazioni, salvo il caso di sanzione illegale o vizi nella formazione della volontà delle parti. Il ricorrente viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo che vieta i ricorsi successivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da tre soggetti condannati in secondo grado. Il primo ricorrente aveva concordato la pena in appello tramite lo strumento del concordato in appello, ma ha successivamente proposto ricorso lamentando l'eccessività della sanzione. La Suprema Corte ha chiarito che l'accordo sulla pena preclude la possibilità di contestare la misura della sanzione in sede di legittimità. Gli altri due ricorrenti hanno contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma i loro motivi sono stati ritenuti generici e privi di specificità, non avendo confutato le motivazioni dei giudici di merito basate sulla gravità del reato e sull'assenza di pentimento. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: lo sconto esclude il ricorso in Cassazione
L'Imputato, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando il mancato proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia preventiva a far valere altre questioni, limitando la cognizione del giudice e precludendo il ricorso in sede di legittimità. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: lo sconto di pena esclude il ricorso
Il Tribunale aveva condannato l'Imputato per il reato di riciclaggio. In secondo grado, la difesa e il Procuratore Generale hanno raggiunto un accordo sulla pena tramite il concordato in appello, riducendo la sanzione. Successivamente, l'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando che la Corte d'Appello non avesse motivato l'assenza di presupposti per il proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta stipulato il concordato in appello e rinunciato ai motivi di merito, l'Imputato non può contestare la mancata valutazione del proscioglimento, né il giudice è tenuto a motivare su questo punto. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo firmato non si può contestare
Due imputati, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello, hanno proposto ricorso per Cassazione contestando il calcolo della sanzione e sollevando una questione di legittimità costituzionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato unilateralmente, salvo il caso di sanzione illegale. Inoltre, la questione costituzionale sollevata è stata ritenuta irrilevante poiché la recidiva era stata esclusa dal giudice di merito. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato le condanne e ha sanzionato i ricorrenti con il pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: lo sconto di pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato che, dopo aver stipulato un concordato in appello con riduzione della pena, ha impugnato la sentenza contestando la propria responsabilità penale e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha chiarito che l'accordo del concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione originari. Di conseguenza, il ricorso in Cassazione è limitato esclusivamente a vizi sulla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero o all'illegalità della pena. L'imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo smentito costa 5000 euro
Un uomo, condannato in primo grado per ricettazione e introduzione di prodotti contraffatti, raggiunge un concordato in appello per ridurre la pena a nove mesi di reclusione e cinquecento euro di multa. Successivamente, la difesa propone ricorso per Cassazione sostenendo che l'accordo reale prevedesse una pena inferiore e che la Corte d'Appello avesse commesso un errore materiale. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile poiché il verbale d'udienza smentisce categoricamente la tesi difensiva. Di conseguenza, l'imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e cinquemila euro alla Cassa delle Ammende.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: il falso costa caro
Il Ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva accolto la sua richiesta di concordato in secondo grado, lamentando la mancata notifica dell'avviso di udienza. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione poiché il motivo addotto era palesemente falso: la richiesta di concordato era stata presentata proprio dal procuratore speciale del Ricorrente, legalmente presente all'udienza. Di conseguenza, la Suprema Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una pesante sanzione pecuniaria di cinquemila euro in favore della Cassa delle Ammende per manifesta negligenza.
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