Una lavoratrice, licenziata nel 2001 per ristrutturazione aziendale, ha contestato il licenziamento in tribunale. La causa si è conclusa nel 2011 con un verbale di conciliazione in cui la banca datrice di lavoro si impegnava a pagarle una somma a titolo di incentivo all'esodo. La lavoratrice ha chiesto il rimborso del 50% dell'IRPEF trattenuta, avvalendosi della tassazione agevolata. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che la somma derivasse da una transazione giudiziale tardiva e non dall'accordo originario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, stabilendo che i giudici d'appello hanno erroneamente ignorato la reale natura della somma, espressamente qualificata come incentivo all'esodo nel verbale di conciliazione, senza verificare se fossero già stati effettuati precedenti pagamenti.
Continua »