Tre Lavoratori agricoli hanno contestato il disconoscimento del loro rapporto di lavoro da parte dell'INPS per l'anno 2008. L'Istituto aveva cancellato i loro nomi dagli elenchi, sostenendo l'inesistenza del rapporto. La Corte d'Appello ha respinto la loro richiesta, confermando che i Lavoratori non avevano fornito prove sufficienti. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei Lavoratori. Ha ribadito che, in caso di disconoscimento, l'onere della prova nel lavoro agricolo spetta ai Lavoratori. Le prove presentate erano troppo generiche, sia documentali che testimoniali, e non dimostravano l'effettiva attività lavorativa.
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