La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15167/2024, ha stabilito che la tassa per l'occupazione di spazi pubblici (TOSAP) è dovuta anche dalle società concessionarie autostradali per i cavalcavia che sovrastano strade comunali. La Corte ha chiarito che l'esenzione fiscale prevista per lo Stato non si estende alle società private che, pur gestendo un servizio pubblico, operano in regime di concessione con autonomia imprenditoriale e scopo di lucro. Il presupposto della tassa è l'oggettiva sottrazione di spazio pubblico, in questo caso l'aria sovrastante la strada, a prescindere dalla proprietà statale dell'infrastruttura.
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