TOSAP Cavalcavia Autostradale: la Cassazione conferma l’obbligo di pagamento per il concessionario
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale in materia di tributi locali: la società che gestisce un’autostrada in concessione è tenuta a pagare la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) per i cavalcavia che sovrastano strade comunali. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale importante, distinguendo nettamente il ruolo del concessionario privato da quello dello Stato. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Una società di riscossione, per conto di un Comune, notificava a una nota società concessionaria di autostrade degli avvisi di accertamento per il pagamento della TOSAP. La tassa si riferiva all’occupazione dello spazio aereo sovrastante una strada comunale, causata dalla presenza di un viadotto autostradale. Il totale richiesto ammontava a circa 57.000 euro per gli anni d’imposta dal 2013 al 2018.
La società concessionaria impugnava gli avvisi, sostenendo di non dover pagare il tributo. La sua tesi si basava principalmente su due argomenti:
- L’autostrada, essendo parte del demanio statale, è un’opera di interesse nazionale la cui realizzazione è imposta da legge dello Stato. Di conseguenza, l’occupazione dello spazio comunale non deriva da una scelta autonoma della società, ma da un obbligo di legge, escludendo così il presupposto impositivo.
- In subordine, la società riteneva di dover beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 507/1993, che esonera lo Stato dal pagamento della TOSAP. Secondo la sua difesa, in qualità di concessionaria, essa agiva come una longa manus dello Stato.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva le argomentazioni della società, la quale decideva quindi di ricorrere in Cassazione.
La Questione Giuridica: Chi paga la TOSAP per il cavalcavia autostradale?
Il cuore della controversia ruota attorno all’interpretazione degli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 507/1993, che disciplinano la TOSAP. L’articolo 38 stabilisce che sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, incluse le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico.
L’articolo 39 individua il soggetto passivo nel titolare dell’atto di concessione o autorizzazione o, in loro assenza, nell’occupante di fatto. La questione centrale, dunque, era stabilire se la società concessionaria, pur agendo sulla base di una concessione statale, potesse essere considerata soggetto passivo del tributo comunale e se l’esenzione prevista per lo Stato potesse essere estesa anche a lei.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società concessionaria con una motivazione chiara e articolata, basata su principi consolidati.
In primo luogo, i giudici hanno ribadito che il presupposto oggettivo della TOSAP è la mera occupazione di uno spazio pubblico, che ne limiti l’uso collettivo a vantaggio di un singolo soggetto. Nel caso di un TOSAP cavalcavia autostradale, l’esistenza della struttura impedisce qualsiasi altro utilizzo dello spazio aereo sovrastante la strada comunale, integrando pienamente il presupposto impositivo.
In secondo luogo, la Corte ha smontato la tesi della società come longa manus dello Stato. L’esenzione prevista dall’art. 49 è di natura soggettiva e strettamente personale: si applica solo allo Stato e agli altri enti pubblici indicati, quando sono essi stessi a realizzare direttamente l’occupazione. La società concessionaria, pur perseguendo un fine di pubblica utilità, è un’entità giuridica privata che agisce in regime di autonomia imprenditoriale e con scopo di lucro. Gestisce l’opera pubblica per trarne un profitto economico, principalmente attraverso la riscossione dei pedaggi. Pertanto, non può essere assimilata allo Stato ai fini fiscali.
Infine, la Cassazione ha chiarito che la proprietà statale dell’infrastruttura autostradale non è dirimente. Ciò che conta ai fini della TOSAP è l’occupazione del suolo (o soprassuolo) comunale. La costruzione della rete autostradale, sebbene prevista da leggi statali, non comporta un automatico trasferimento di proprietà delle strade comunali sottostanti al demanio statale. La titolarità della strada rimane in capo al Comune, che ha quindi pieno diritto di imporre il tributo per la sua occupazione.
Le conclusioni
La Corte ha riaffermato il seguente principio di diritto: “La Tosap trova applicazione anche nell’ipotesi di utilizzazione di strade comunali o provinciali per la realizzazione della rete autostradale da parte del concessionario della realizzazione e gestione dell’opera pubblica, […] non spettando l’esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. a) del predetto decreto, non essendo il concessionario […] soggetto annoverabile tra gli enti ivi indicati”.
Questa ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. Conferma che le società concessionarie di opere pubbliche, pur operando in un settore di interesse nazionale, sono soggette alla fiscalità locale come qualsiasi altra impresa privata quando occupano il suolo pubblico. La decisione rafforza l’autonomia impositiva dei Comuni e garantisce che chiunque sottragga una porzione di suolo pubblico all’uso collettivo per un interesse economico privato debba contribuire economicamente, a prescindere dalla natura pubblica dell’opera gestita.
Una società privata che gestisce un’autostrada in concessione deve pagare la tassa per l’occupazione di suolo pubblico (TOSAP) se un cavalcavia passa sopra una strada comunale?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, l’occupazione dello spazio aereo sovrastante il suolo comunale da parte di un viadotto autostradale costituisce il presupposto per l’applicazione della TOSAP, poiché sottrae tale spazio all’uso collettivo.
La società concessionaria può beneficiare dell’esenzione dal pagamento della TOSAP prevista per lo Stato?
No. L’esenzione è strettamente personale e si applica solo quando è lo Stato (o un altro ente pubblico specificato) a realizzare direttamente l’occupazione. Una società concessionaria privata agisce come un’impresa autonoma con scopo di lucro e non può essere considerata un mero esecutore o ‘longa manus’ dello Stato ai fini di questa esenzione fiscale.
La proprietà statale dell’autostrada esclude l’obbligo di pagare la tassa al Comune?
No. La tassa non si basa sulla proprietà della struttura che occupa lo spazio, ma sul fatto stesso dell’occupazione di un bene del demanio comunale. La strada sottostante il cavalcavia rimane di proprietà del Comune, il quale ha il diritto di imporre il tributo per l’occupazione del suo spazio aereo.