TOSAP cavalcavia: la Cassazione conferma l’obbligo di pagamento per i concessionari
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 15204/2024) ha messo un punto fermo su una questione a lungo dibattuta: le società concessionarie autostradali sono tenute al pagamento della TOSAP cavalcavia? La risposta è affermativa. Il principio stabilito è che l’occupazione dello spazio aereo sovrastante una strada comunale o provinciale, realizzata tramite un viadotto autostradale, costituisce un presupposto valido per l’applicazione della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
I Fatti del Caso: La Tassa sul Cavalcavia Autostradale
La controversia nasceva dalla pretesa di un Comune, tramite la sua società di riscossione, nei confronti di una grande società concessionaria autostradale. L’ente locale richiedeva il pagamento della TOSAP per gli anni dal 2013 al 2018, in relazione all’occupazione dello spazio sovrastante una strada comunale da parte di un cavalcavia della rete autostradale.
La società concessionaria si opponeva fermamente, sostenendo di non essere il soggetto passivo del tributo. A suo avviso, l’opera era di proprietà statale e la sua gestione avveniva nell’interesse pubblico, configurandosi come una mera esecutrice della volontà dello Stato. Di conseguenza, riteneva di dover beneficiare dell’esenzione prevista dalla legge per le occupazioni effettuate direttamente dallo Stato.
La Commissione Tributaria Regionale, in un primo momento, aveva dato ragione alla società, escludendo la debenza della tassa. Contro questa decisione, la società di riscossione ha proposto ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla TOSAP cavalcavia
La Suprema Corte ha ribaltato la decisione di secondo grado, accogliendo le ragioni della società di riscossione e affermando in modo chiaro l’obbligo di pagamento della tassa da parte del concessionario autostradale.
Presupposto Oggettivo: L’Occupazione dello Spazio Aereo
Il primo punto analizzato dalla Corte è il presupposto oggettivo della TOSAP. L’articolo 38 del D.Lgs. 507/1993 stabilisce che sono soggette a tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, su beni del demanio o del patrimonio indisponibile di comuni e province. Questo include esplicitamente le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico.
Un cavalcavia autostradale che attraversa una strada comunale sottrae permanentemente quello spazio aereo a qualsiasi altro utilizzo da parte della collettività, integrando pienamente il presupposto oggettivo della tassa.
Presupposto Soggettivo: La Natura Giuridica del Concessionario
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del soggetto passivo del tributo. La società concessionaria, pur svolgendo un servizio di pubblica utilità, è un’entità di diritto privato, una società per azioni che opera in regime di concessione. Agisce in piena autonomia gestionale e imprenditoriale con un evidente fine di lucro, derivante dalla gestione economica dell’infrastruttura (ad es. la riscossione dei pedaggi).
Per questo motivo, non può essere considerata una semplice longa manus dello Stato, ovvero un mero esecutore materiale. È, a tutti gli effetti, il soggetto che realizza l’occupazione e che ne trae un beneficio economico diretto.
Le Motivazioni della Sentenza: Perché la TOSAP sul cavalcavia è dovuta
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su argomentazioni giuridiche solide, smontando le tesi difensive della società contribuente.
L’inesistenza dell’esenzione per il concessionario
Il punto cruciale è l’interpretazione dell’articolo 49 del D.Lgs. 507/1993, che prevede un’esenzione dal pagamento della TOSAP per le occupazioni realizzate dallo Stato. I giudici hanno ribadito che le norme di esenzione fiscale sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate per analogia. L’esenzione è personale e si applica solo quando l’occupazione è posta in essere direttamente dall’ente esente (lo Stato). Poiché in questo caso l’occupazione è effettuata dalla società concessionaria, un soggetto giuridico distinto e privato, l’esenzione non può trovare applicazione.
L’irrilevanza della proprietà statale dell’opera
La Corte ha inoltre chiarito che la proprietà demaniale dell’autostrada e il fatto che essa tornerà nella piena disponibilità dello Stato al termine della concessione sono elementi irrilevanti ai fini della tassazione. Ciò che conta è chi, durante il periodo della concessione, ha la gestione del bene, ne gode i frutti e realizza la condotta di occupazione. Questo soggetto è inequivocabilmente la società concessionaria, che gestisce l’infrastruttura in piena autonomia.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Concessionari
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro e di grande impatto per tutti i gestori di infrastrutture in concessione. La sentenza riafferma un principio fondamentale: lo svolgimento di un servizio pubblico non trasforma un’impresa privata in un ente statale, né le conferisce automaticamente i privilegi fiscali di quest’ultimo. I concessionari autostradali, e per estensione altri gestori di reti e servizi pubblici, devono quindi considerare la TOSAP come un costo operativo per le loro infrastrutture che insistono su suolo pubblico, inclusi viadotti e cavalcavia. Per i Comuni, questa decisione rappresenta la conferma del loro diritto di esigere un tributo per l’utilizzo del proprio territorio, anche quando tale utilizzo è finalizzato alla realizzazione di opere di interesse nazionale.
Una società che gestisce un’autostrada in concessione deve pagare la TOSAP per un cavalcavia che passa sopra una strada comunale?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che la società concessionaria è il soggetto passivo del tributo, in quanto realizza un’occupazione di suolo pubblico (spazio aereo soprastante) per la gestione di un’opera da cui trae un profitto economico.
Perché l’esenzione dalla TOSAP prevista per lo Stato non si applica anche alla società concessionaria autostradale?
L’esenzione non si applica perché le norme fiscali agevolative sono di stretta interpretazione. L’esenzione è concessa solo per le occupazioni effettuate direttamente dallo Stato. La società concessionaria è un soggetto giuridico privato, distinto dallo Stato, che agisce in autonomia e con scopo di lucro, pertanto non può beneficiare di tale esenzione.
La natura di pubblica utilità dell’autostrada non esclude il pagamento della tassa?
No. Secondo la Corte, sebbene l’opera abbia finalità pubblicistiche, ciò non annulla il perseguimento del profitto tipico dell’attività d’impresa svolta dalla società concessionaria. Ai fini della TOSAP, l’elemento determinante è la sottrazione di uno spazio pubblico all’uso collettivo da parte di un soggetto che non sia lo Stato stesso.