Un tifoso ha subito la misura cautelare dell'obbligo di dimora per aver partecipato a un violento agguato contro l'autobus dei sostenitori della squadra rivale lungo una strada statale. La difesa ha impugnato il provvedimento sostenendo il difetto di competenza per territorio del tribunale locale. Secondo la tesi difensiva, basata su fotografie e sulla presenza di siepi vicino a uno svincolo, l'aggressione era avvenuta nella provincia limitrofa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Gli accertamenti della polizia giudiziaria hanno localizzato chiaramente l'agguato al chilometro 19 della strada statale, in agro soggetto al tribunale che ha emesso la misura. I giudici hanno respinto le censure difensive, ritenendole generiche contestazioni di fatto non valutabili in sede di legittimità, confermando la piena validità della misura e condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Continua »