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Compenso Medico Convenzionato

8 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Compenso medico convenzionato: no a tagli unilaterali
La Corte di Cassazione ha stabilito che un'Azienda Sanitaria Locale non può ridurre unilateralmente il compenso di un medico convenzionato, anche in presenza di un piano di rientro per la spesa sanitaria. Il rapporto tra medico e SSN è di natura privatistica e parasubordinata, governato dalla contrattazione collettiva. Pertanto, qualsiasi modifica economica deve essere negoziata e non imposta, rendendo illegittimo il taglio unilaterale del compenso medico convenzionato a fronte di prestazioni lavorative rimaste invariate.
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Compenso medico convenzionato: no alla riduzione
La Corte di Cassazione ha stabilito che un'Azienda Sanitaria non può ridurre unilateralmente il compenso di un medico convenzionato, anche in presenza di un piano di rientro per la spesa sanitaria. La decisione si fonda sulla natura privatistica del rapporto, che non consente alla Pubblica Amministrazione di agire con poteri autoritativi. Qualsiasi modifica economica deve avvenire tramite la contrattazione collettiva. Il ricorso dell'Azienda Sanitaria è stato quindi rigettato, confermando le sentenze dei gradi precedenti.
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Compenso medico convenzionato: no a tagli unilaterali
Un medico ha citato in giudizio l'ASL per il mancato pagamento di compensi previsti da accordi collettivi. L'ASL si è difesa invocando un piano di rientro della spesa sanitaria. La Cassazione ha stabilito che l'ASL non può ridurre unilateralmente il compenso medico convenzionato, poiché il rapporto è di natura privatistica e regolato da contrattazione collettiva, non da atti autoritativi.
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Compenso medico convenzionato: no al taglio unilaterale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4692/2023, ha stabilito che un'Azienda Sanitaria Locale non può ridurre unilateralmente il compenso medico convenzionato, anche in presenza di un piano di rientro per la spesa sanitaria. Il rapporto tra medico e ASL è di natura privatistica e paritetica, regolato dalla contrattazione collettiva, che non può essere derogata da atti autoritativi della Pubblica Amministrazione. La Corte ha rigettato il ricorso dell'ASL, confermando la decisione dei giudici di merito e condannandola al pagamento delle somme dovute al professionista.
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Compenso medico convenzionato: no a tagli unilaterali
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4693/2023, ha stabilito che un'Azienda Sanitaria Locale non può ridurre unilateralmente il compenso medico convenzionato, neppure in presenza di un piano di rientro per la spesa sanitaria. Il rapporto tra medico e ASL è di natura privatistica e paritetica, regolato dalla contrattazione collettiva, e non soggetto a poteri autoritativi della P.A. La riduzione del compenso equivale a un inadempimento contrattuale. L'esigenza di contenere la spesa non giustifica la violazione degli accordi presi.
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Compenso medico convenzionato: no a tagli unilaterali
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4691/2023, ha stabilito che un'Azienda Sanitaria Locale non può ridurre unilateralmente il compenso di un medico convenzionato, neanche in presenza di un piano di rientro della spesa sanitaria. Il rapporto tra medico e SSN è di natura privatistica e paritaria, regolato dalla contrattazione collettiva, che non può essere derogata da atti autoritativi della P.A. La riduzione del compenso medico convenzionato è stata equiparata a un inadempimento contrattuale di un debitore privato.
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Compenso medico convenzionato: no alla riduzione unilaterale
La Corte di Cassazione ha stabilito che una Azienda Sanitaria Locale non può ridurre unilateralmente il compenso di un medico convenzionato, anche se motivata da esigenze di contenimento della spesa pubblica. La Suprema Corte ha chiarito che il rapporto tra medico e Servizio Sanitario Nazionale è di natura privatistica e regolato dalla contrattazione collettiva. Pertanto, qualsiasi modifica al compenso medico convenzionato deve avvenire tramite negoziazione tra le parti e non per decisione unilaterale dell'ente pubblico, che non agisce con potestà autoritativa ma come una parte contrattuale.
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Compenso medico convenzionato: la Cassazione decide
Un medico pediatra ha agito contro un'Azienda Sanitaria Provinciale per ottenere il pagamento del compenso per la compilazione periodica dei libretti sanitari. L'ASP sosteneva che il compenso fosse dovuto una sola volta, mentre il medico rivendicava il suo carattere annuale. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito, favorevoli al medico, dichiarando inammissibile il ricorso dell'ASP. La Suprema Corte ha ribadito che l'interpretazione letterale del contratto, che parlava di "quota annua", era corretta e che l'ASP non poteva rideterminare unilateralmente il compenso medico convenzionato.
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