Un gruppo di lavoratori di un'azienda di trasporti, a seguito di un trasferimento d'azienda, ha citato in giudizio la nuova società per mantenere le voci retributive previste dal precedente contratto integrativo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che i contratti collettivi aziendali non godono di ultrattività dopo la loro scadenza. La tutela per i lavoratori riguarda il trattamento retributivo complessivo, non le singole voci, e spetta a loro l'onere di provare un'effettiva diminuzione economica globale, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
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