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Legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 278, 281

5 provvedimenti

Compenso medico convenzionato: no a tagli unilaterali
La Corte di Cassazione ha stabilito che un'Azienda Sanitaria Locale non può ridurre unilateralmente il compenso di un medico convenzionato, anche in presenza di un piano di rientro per la spesa sanitaria. Il rapporto tra medico e SSN è di natura privatistica e parasubordinata, governato dalla contrattazione collettiva. Pertanto, qualsiasi modifica economica deve essere negoziata e non imposta, rendendo illegittimo il taglio unilaterale del compenso medico convenzionato a fronte di prestazioni lavorative rimaste invariate.
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Compenso medico convenzionato: no alla riduzione
La Corte di Cassazione ha stabilito che un'Azienda Sanitaria non può ridurre unilateralmente il compenso di un medico convenzionato, anche in presenza di un piano di rientro per la spesa sanitaria. La decisione si fonda sulla natura privatistica del rapporto, che non consente alla Pubblica Amministrazione di agire con poteri autoritativi. Qualsiasi modifica economica deve avvenire tramite la contrattazione collettiva. Il ricorso dell'Azienda Sanitaria è stato quindi rigettato, confermando le sentenze dei gradi precedenti.
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Compenso medico convenzionato: no al taglio unilaterale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4692/2023, ha stabilito che un'Azienda Sanitaria Locale non può ridurre unilateralmente il compenso medico convenzionato, anche in presenza di un piano di rientro per la spesa sanitaria. Il rapporto tra medico e ASL è di natura privatistica e paritetica, regolato dalla contrattazione collettiva, che non può essere derogata da atti autoritativi della Pubblica Amministrazione. La Corte ha rigettato il ricorso dell'ASL, confermando la decisione dei giudici di merito e condannandola al pagamento delle somme dovute al professionista.
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Compenso medico convenzionato: no a tagli unilaterali
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4691/2023, ha stabilito che un'Azienda Sanitaria Locale non può ridurre unilateralmente il compenso di un medico convenzionato, neanche in presenza di un piano di rientro della spesa sanitaria. Il rapporto tra medico e SSN è di natura privatistica e paritaria, regolato dalla contrattazione collettiva, che non può essere derogata da atti autoritativi della P.A. La riduzione del compenso medico convenzionato è stata equiparata a un inadempimento contrattuale di un debitore privato.
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Compenso medici convenzionati: no a tagli unilaterali
Un medico ha citato in giudizio l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) per la riduzione unilaterale del suo compenso, giustificata dall'ASL con la necessità di rispettare un piano di rientro della spesa sanitaria. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: sebbene una specifica indennità di rischio generalizzata fosse nulla per contrasto con la contrattazione nazionale, l'ASL non può unilateralmente tagliare altri compensi previsti dagli accordi collettivi. Tali modifiche devono essere sempre rinegoziate tra le parti. La sentenza ha quindi respinto sia il ricorso del medico (sull'indennità) sia quello dell'ASL (sui tagli), confermando l'illegittimità delle riduzioni unilaterali del compenso medici convenzionati.
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