Un contribuente ha effettuato una compensazione tra un credito IRPEF, derivante da ritenute d'acconto versate, e debiti IVA dello stesso anno, prima di presentare la dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'operazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che la compensazione crediti tributari è illegittima se il credito non emerge formalmente dalla dichiarazione annuale. Anche se le ritenute sono state pagate, il credito diventa certo, liquido ed esigibile solo con la presentazione della dichiarazione. La Corte ha quindi dato ragione all'Agenzia delle Entrate, annullando la decisione dei giudici di merito e affermando un principio fondamentale per la corretta gestione dei crediti fiscali.
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