Una proprietaria richiede il rilascio di un locale mansarda occupato dall'ex nuora, sostenendo che sia escluso dal contratto di comodato dell'abitazione principale. L'occupante rimane contumace in primo grado e viene condannata al rilascio e al pagamento delle spese. In appello, la donna eccepisce la nullità della citazione per un vizio nell'indicazione del tribunale adito. La Corte d'Appello dichiara la nullità del primo grado ma rigiudica il merito, confermando l'obbligo di rilascio e le spese del doppio grado. La Cassazione, analizzando la nullità della citazione, accoglie parzialmente il ricorso dell'occupante: la nullità degli atti di primo grado rende irripetibili le relative spese processuali, che non possono essere addebitate all'occupante, pur confermando l'obbligo di restituire la mansarda e le spese del secondo grado.
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