Un padre agisce in giudizio per ottenere il rilascio di un immobile occupato dal figlio senza un titolo valido. Durante la causa, la madre, comproprietaria del bene, stipula un contratto di comodato familiare a favore del figlio per regolarizzarne la posizione. La Corte di Appello di Firenze conferma la decisione di primo grado, stabilendo che il contratto di comodato, stipulato da un solo coniuge dopo l'inizio dell'azione legale e contro la volontà dell'altro, non è opponibile a quest'ultimo. L'occupazione del figlio rimane quindi priva di titolo, legittimando l'ordine di rilascio.
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