La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5359/2024, ha stabilito un importante principio in materia di contratti bancari. Il caso riguardava un garante che contestava la validità di una fideiussione e di una clausola relativa alla commissione di massimo scoperto. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo sulla nullità della fideiussione per difetto di specificità, ma ha accolto quello sulla commissione di massimo scoperto. È stata dichiarata la nullità della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicando solo la percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e la base imponibile, per indeterminatezza dell'oggetto. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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