Il caso riguarda un dipendente pubblico che, giunto all'età pensionabile, chiedeva il trattenimento in servizio. L'amministrazione non rispondeva formalmente e lo collocava a riposo. Il lavoratore contestava il provvedimento, ritenendo che il silenzio equivalesse ad assenso o richiedesse comunque una motivazione espressa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che il trattenimento in servizio è una facoltà ampiamente discrezionale dell'amministrazione. Di conseguenza, l'ente pubblico non ha l'obbligo di motivare il rifiuto, né il silenzio può trasformarsi in un accoglimento automatico della domanda. La cessazione del rapporto avviene in via automatica al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge.
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