La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Committente contro l'Appaltatore, confermando la tardività della denuncia dei difetti dell'immobile. Il Committente lamentava vizi costruttivi evidenti, ma ha contestato i difetti oltre il termine di sessanta giorni dalla consegna dell'opera. La Suprema Corte ha chiarito che, se l'opera è ultimata, si applica la speciale garanzia per vizi nell'appalto (art. 1667 c.c.) e non la disciplina generale sull'inadempimento contrattuale. Poiché i difetti erano palesi e facilmente riconoscibili fin dal completamento dei lavori, la denuncia tardiva ha fatto perdere al Committente il diritto al risarcimento dei danni, obbligandolo al pagamento del saldo del prezzo residuo all'Appaltatore.
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