Una società committente affida in appalto a un'impresa edile la ristrutturazione di uno stabilimento balneare. Successivamente, emergono gravi vizi nei lavori relativi a impianti, coperture e scogliera. Le parti si rivolgono a un collegio arbitrale, che quantifica i danni e riduce il compenso dovuto all'appaltatrice. L'impresa, poi fallita, propone l'impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d'Appello e, in seguito, in Cassazione, lamentando l'omessa denuncia dei vizi e difetti di motivazione. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando che la valutazione dei fatti e delle prove spetta esclusivamente agli arbitri. La Corte chiarisce che l'impugnazione del lodo arbitrale non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio per riesaminare il merito della vicenda, a meno che la motivazione dei giudici privati non sia del tutto inesistente o apparente.
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