L'Imprenditrice, titolare di un'impresa individuale, ha impugnato la decisione che la obbligava a pagare all'INPS i contributi previdenziali sul reddito del marito, collaboratore familiare. Tale reddito derivava anche dalla partecipazione del coniuge come socio accomandatario in una societa immobiliare di mero godimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'imponibile contributivo gestione commercianti deve includere la totalita dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF. Poiche i redditi da societa di persone sono qualificati fiscalmente come redditi d'impresa per il principio di trasparenza, essi concorrono a formare la base imponibile previdenziale del collaboratore, anche se la societa svolge solo attivita di locazione immobiliare passiva. L'Imprenditrice perde la causa e deve versare i contributi richiesti.
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