La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32639/2024, ha rigettato il ricorso di una società finanziaria, confermando la nullità di una clausola rischio cambio inserita in contratti di leasing. La Corte ha stabilito che, sebbene tali clausole non siano astrattamente illecite, il giudice di merito ha il dovere di valutarne la validità in concreto. In questo caso, la clausola è stata ritenuta nulla perché creava un significativo squilibrio tra le parti e introduceva un'alea indeterminata, non condivisa consapevolmente dal cliente, superando i limiti dell'autonomia contrattuale privata.
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