L'Amministratore di una società, condannato in primo grado per bancarotta semplice, ottiene in appello la prescrizione del reato, ma i giudici confermano il risarcimento dei danni alla parte civile. L'Amministratore ricorre in Cassazione sostenendo che, a causa della avvenuta chiusura del fallimento, il curatore avesse perso la capacità di stare in giudizio. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la chiusura del fallimento per ripartizione finale dell'attivo non fa venir meno la legittimazione processuale del curatore per i giudizi ancora pendenti. Di conseguenza, gli organi fallimentari restano in carica per proseguire le cause in corso. L'Amministratore perde la causa ed è condannato a pagare le spese processuali e di difesa.
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