Un Notaio viene condannato in primo grado a risarcire gli acquirenti di un immobile gravato da pignoramento. La sua assicurazione, attivata tramite chiamata in garanzia, paga il risarcimento. In appello, la responsabilità viene attribuita esclusivamente al visurista esterno, escludendo ogni colpa del Notaio. Tuttavia, i giudici d'appello rifiutano di ordinare la restituzione delle somme pagate dall'assicurazione, ritenendo la richiesta una domanda nuova e priva di interesse. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della compagnia assicuratrice, stabilendo che l'assicuratore ha un autonomo interesse a impugnare la decisione e che la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado non costituisce una domanda nuova, potendo essere disposta anche d'ufficio.
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