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Chiamata In Garanzia Impropria

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Azione con cui il convenuto chiama in causa un terzo per essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche di una possibile condanna, sulla base di un rapporto non derivante da una garanzia legale ma connesso a quello principale.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Garanzia impropria: quando non è ammissibile?
Un creditore, dopo aver ricevuto un pagamento basato su una sentenza di primo grado poi riformata in appello, viene citato in giudizio per la restituzione della somma. Tenta quindi di coinvolgere nel processo il coobbligato originario, la cui condanna era divenuta definitiva. La Corte di Cassazione nega l'ammissibilità di questa chiamata in garanzia impropria, sottolineando la totale assenza di connessione logico-giuridica tra l'obbligo di restituzione e il debito risarcitorio originario.
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Responsabilità del costruttore: limiti e distinzioni
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23233/2024, chiarisce i confini della responsabilità del costruttore in caso di vizi immobiliari. La Corte ha stabilito che, sebbene il costruttore sia responsabile per i difetti di costruzione, non può essere condannato a tenere indenne il venditore per i danni derivanti dalla specifica e personale condotta di malafede di quest'ultimo, consistente nell'aver taciuto all'acquirente l'esistenza dei problemi. Si tratta di due responsabilità distinte e non sovrapponibili.
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Estensione automatica della domanda: la Cassazione decide
La Cassazione conferma che in caso di gravi vizi costruttivi, la domanda di risarcimento del committente si intende proposta anche verso i terzi (progettista, appaltatore) indicati dal convenuto come unici responsabili. La sentenza chiarisce il principio dell'estensione automatica della domanda, la responsabilità solidale e i termini di prescrizione.
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Responsabilità appaltatore progettista: la Cassazione
Un condominio cita in giudizio l'impresa costruttrice per gravi vizi dell'immobile. L'impresa, a sua volta, chiama in causa il progettista e direttore dei lavori chiedendo di essere manlevata. La Cassazione chiarisce la distinzione tra la responsabilità dell'appaltatore verso il committente (ex art. 1669 c.c.) e quella, di natura contrattuale, nei confronti del progettista. La Suprema Corte rigetta i ricorsi, confermando la ripartizione della responsabilità e la condanna in solido, e spiegando perché i termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1669 c.c. non si applicano al rapporto interno tra costruttore e professionista.
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Termine decadenza gravi difetti: la Cassazione chiarisce
Un condominio ha citato in giudizio l'impresa costruttrice per gravi difetti all'immobile. La costruttrice ha eccepito la tardività della denuncia. La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine decadenza gravi difetti non decorre dalla prima manifestazione del vizio, ma dal momento in cui il committente acquisisce piena e sicura conoscenza della sua gravità e delle sue cause, conoscenza che spesso si ottiene solo dopo una perizia tecnica. La Corte ha inoltre confermato che l'appaltatore principale risponde direttamente verso il committente, anche se i difetti sono imputabili a un subappaltatore.
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