Una società finanziaria, cessionaria di crediti derivanti da servizi resi a una ASL, si è vista negare dalla Cassazione la possibilità di agire per arricchimento ingiustificato. I contratti originari erano nulli e la Corte ha stabilito che la cessione del credito, di natura contrattuale, non trasferisce automaticamente l'azione di arricchimento, che è extracontrattuale e spetta a chi ha subito il depauperamento diretto, ovvero il fornitore originario.
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