La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28982/2024, ha stabilito che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore ha il diritto di richiedere l'ammissione al passivo per le quote di TFR fondo pensione trattenute ma non versate. La Corte ha chiarito che il conferimento del TFR al fondo pensione configura, di regola, una delegazione di pagamento e non una cessione del credito, lasciando la titolarità del diritto in capo al lavoratore, a meno che non sia provata una diversa volontà delle parti.
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