Una società svizzera ha richiesto il Rimborso IVA per due acquisti effettuati in Italia. Nel primo caso, i beni erano destinati in Svizzera (esportazione non imponibile); nel secondo, i beni erano spediti in Germania (operazione imponibile in Italia). L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha stabilito che per la prima operazione, essendo non imponibile, l'IVA è stata applicata per errore e la società deve chiederne la restituzione al venditore italiano, non allo Stato. Per la seconda operazione, trattandosi di una normale vendita imponibile in Italia a un soggetto extra-UE, sussiste il diritto al Rimborso IVA direttamente dallo Stato italiano, essendoci reciprocità tra Italia e Svizzera.
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