Il personale ATA, trasferito dagli enti locali allo Stato, ha richiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza per ottenere differenze retributive. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, confermando la decisione della Corte d'Appello. La Corte ha stabilito che il trasferimento del personale ATA non comporta un diritto automatico alla ricostruzione di carriera secondo le regole dello Stato, ma garantisce solo la conservazione del trattamento economico complessivo precedentemente goduto. Per ottenere tutele, i lavoratori avrebbero dovuto dimostrare un peggioramento retributivo globale e certo al momento del passaggio. Poiché i ricorrenti non hanno fornito prove concrete di tale peggioramento, limitandosi ad allegazioni generiche, il ricorso è stato respinto e i lavoratori sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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