Una società di partecipazioni impugnava una cartella di pagamento per omesso versamento IVA, sostenendo di aver legittimamente compensato il debito. Dopo una sentenza favorevole in primo grado, confermata in appello, l'Agenzia Fiscale ricorreva in Cassazione. Durante il giudizio, la società aderiva a una definizione agevolata, pagando l'importo dovuto. La Corte di Cassazione, preso atto del pagamento, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, estinguendo il processo senza pronunciarsi sulle spese legali.
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