La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell'atto impugnato prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso. In questa ordinanza, la Corte ha rigettato sia il ricorso di un contribuente che quello dell'agente di riscossione in merito alla regolamentazione delle spese legali. È stato chiarito che la decisione del giudice di merito di compensare le spese, anche se concisa, è valida se esprime una chiara 'ratio decidendi' e non risulta meramente apparente. Di conseguenza, la valutazione sulle spese resta discrezionale per il giudice, che può basarsi su una valutazione complessiva della lite.
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